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La deducibilità delle perdite su “mini-crediti”

L’art. 101, co. 5, del DPR 917/1986 stabilisce che gli elementi certi e precisi della perdita su crediti si ritengono automaticamente sussistenti “quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito”. Al fine di accedere al beneficio della deducibilità, è, quindi, necessario che il credito da cui è de­ri­vata la perdita soddisfi, congiuntamente, due condizioni:

  • il termine di scadenza del proprio pagamento è decorso da almeno sei mesi;
  • è di modesta entità, ovvero non supera l’importo di euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (art. 27, co. 10, del DL 185/2008), ed euro 2.500 negli altri casi.

Qualora le predette soglie siano rispettate, è altresì necessario che la perdita sia stata imputata a conto economico: l’art. 101, co. 5-bis, del TUIR stabilisce, con riguardo ai crediti di modesta entità, che “la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi […] sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

La sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta entità rappresenta un dies a quo per la deduzione della perdita su crediti, esplicando, pertanto, i propri effetti pure nel caso in cui la scadenza dei 6 mesi si sia verificata in un determinato periodo amministrativo futuro e l’imputazione a conto economico, anche sotto forma di svalutazioni, sia già stata effettuata precedentemente (C.M. 14/E/2014, par. 5).

A titolo meramente esemplificativo, si consideri il caso di una società di non rilevanti dimensioni, che presenta, nei confronti del medesimo debitore, due crediti derivanti da un contratto di somministra­zio­ne del valore nominale, rispettivamente, di euro 800 ed euro 1.000 scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d’imposta 2022, ed un altro credito di euro 1.200 per il quale tale requisito temporale risul­terà verificato soltanto nell’anno 2023. Nell’esercizio 2022, l’impresa, in assenza di imputazione a conto eco­no­mico, non deduce la perdita di euro 1.800, con l’effetto che nel 2023 potrà dedurre sia la perdita di euro 1.800 – relativa ai crediti la cui modesta entità, ed avvenuta scadenza da almeno 6 mesi, è già stata verificata nel 2022 – che quella riferita al credito di euro 1.200, pur­chè risulti soddisfatta la condizione dell’imputazione a conto economico (art. 101, co. 5-bis, del TUIR). A questo proposito, si ricorda che la C.M. 26/E/2013 ha precisato che per “previa imputazione a conto economico” si intende anche il caso della svalutazione contabile che non sia stata dedotta fiscalmente, coerentemente con quanto previsto nella C.M. 26/E/2012. Conseguentemente, nell’ipotesi di svalutazione dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico in esercizi precedenti e non dedotta, la corrispondente perdita rileva fiscal­mente dal periodo d’imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 101, co. 5, del DPR 917/1986.