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La composizione negoziata della crisi

L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale oppure economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può richiedere telematicamente, al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). Tale professionista ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della suddetta situazione di difficoltà, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Pertanto, l’esperto, dopo aver accettato l’incarico (art. 17, co. 4, CCII), convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica: se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Diversamente, l’esperto, qualora non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione dell’imprenditore oppure in un momento successivo, né da notizia a costui e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi 5 giorni lavorativi (art. 17, co. 5, del D.Lgs. 14/2019).

In esito alle trattative, se è individuata una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale oppure equilibrio economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore “sopra soglia”, le parti, possono, alternativamente (art. 23, co. 1, CCII):

  • concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, se – secondo la relazione finale dell’esperto (art. 17, co. 8, CCII) – è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
  • definire una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 CCII;
  • perfezionare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti dell’art. 166, co. 3, lett. d), del D.Lgs. 14/2019 (esenzione da azione revocatoria “fallimentare”) – senza che occorra l’attestazione prevista da questa disposizione – e dell’art. 324 CCII (esenzione da alcuni reati penali per bancarotta).

Diversamente, se in esito alle trattative non è perseguibile una delle predette soluzioni negoziali, l’imprenditore può, in alternativa (art. 23, co. 2, del D.Lgs. 14/2019):

  • predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’art. 56 CCII;
  • richiedere al competente Tribunale l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019. Al ricorrere di tale ipotesi, il quorum del 75% di cui all’art. 61, co. 2, lett. c), CCII (c.d. accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa) è ridotto al 60%, se il raggiungimento degli accordi risulta dalla relazione finale dell’esperto;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del D.Lgs. 14/2019);
  • accedere ad una delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e liquidazione giudiziale), dal D.Lgs. 270/1999, o dal D.L. 347/2003. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’art. 25-quater, co. 4, CCII (concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato).

Nel caso delle imprese “sotto soglia” di cui all’art. 25-quater, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, il successivo co. 3 stabilisce che se, in esito alle trattative della composizione negoziata della crisi, è individuata una soluzione idonea al superamento della suddetta situazione di squilibrio, le parti possono, alternativamente:

  • concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • definire un’intesa con il contenuto dell’art. 62 del D.Lgs. 14/2019 (convenzione di moratoria);
  • stipulare un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25, co. 5, CCII (fiscalità agevolata, ai fini del reddito d’impresa, in materia di sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti).

Al contrario, qualora non sia stato possibile perfezionare uno dei predetti strumenti concordati, l’imprenditore può (art. 25-quater, co. 4, del D.Lgs. 14/2019):

  • proporre la domanda di concordato minore (art. 74 CCII);
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni (art. 268 del D.Lgs. 14/2019);
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 14 del D.Lgs. 14/2019).

All’impresa agricola è, inoltre, attribuita la facoltà di depositare l’istanza di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli art. 57, 60 e 61 del D.Lgs. 14/2019.