Il “pre-commissario giudiziale” del concordato preventivo “in bianco”

Il “pre-commissario giudiziale” è facoltativamente nominato dal tribunale, ai sensi dell’art. 161, co. 6, del RD 267/42, a seguito del deposito, da parte dell’imprenditore in stato di crisi, di un ricorso con riserva (c.d. domanda di concordato “in bianco”) della successiva presentazione – nei termini decretati dall’autorità giudiziaria – del piano, della proposta concordataria e della relativa documentazione di cui ai precedenti co. 2 e 3. Tale figura professionale, la cui designazione è precedente all’ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, non costituisce una nuova figura di commissario giudiziale, con norme diverse in tema di requisiti o responsabilità, ma comporta semplicemente l’esercizio di funzioni specifiche in una determinata fase della procedura di concordato (Circolare IRDCEC del 3.3.2014, n. 38/IR). Conseguentemente, è altresì necessario, per effetto del sistema di rinvii normativi (art. 165, co. 2, L. fall.), analizzare la disciplina stabilita per il curatore – artt. 36, 37, 38 e 39 L. fall. – fermo restando che i due organi sono caratterizzati da funzioni differenti.

Requisiti di nomina

In virtù del richiamo operato dall’art. 161, co. 6, del RD 267/42 all’art. 163, co. 2, n. 3), L. fall., i criteri di scelta del pre-commissario giudiziale coincidono con quelli fissati per il curatore (art. 28 L. fall.), che presuppongono:

  • il possesso di condizioni di professionalità, come l’iscrizione all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, ragionieri o ragionieri commercialisti, oppure il conseguimento di adeguate capacità imprenditoriali mediante lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni;
  • l’insussistenza di cause di incompatibilità, ovvero il pre-commissario giudiziale non deve essere coniuge, parente od affine entro il quarto grado del debitore, né creditore di quest’ultimo, non deve aver concorso al dissesto dell’impresa e non deve neppure trovarsi in conflitto d’interessi con la procedura;
  • l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 co. 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011, da dichiarare al momento dell’accettazione dell’incarico.

Ad esempio, il professionista incaricato non deve avere rapporti di assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce il mandato: per “assidua frequentazione”, si intende quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Primi adempimenti

Gli incombenti preliminari del pre-commissario giudiziale sono rappresentati dall’accettazione dell’incarico – “entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina” (art. 29, co. 1, L. fall.) – e dalla comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata del procedimento, entro dieci giorni dalla nomina (art. 17, co. 2-bis, del DL 179/2012). Sotto il primo profilo, si dovrebbe ritenere che il termine di due giorni per l’accettazione della nomina, da comunicarsi tramite PCT, decorra dalla conoscenza della stessa, che può avvenire non soltanto per effetto della comunicazione della cancelleria – anche mediante posta elettronica certificata – ma pure attraverso presa visione del decreto di nomina: è, tuttavia, prospettata la tesi che l’accettazione possa essere tacita.

Per quanto concerne, invece, la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro delle Imprese, si è dell’avviso che – contrariamente a quanto desumibile dalla formulazione letterale dell’art. 17, co. 2-bis, del DL 179/2012 – il commissario giudiziale non debba segnalare il proprio personale indirizzo di posta elettronica certificata, bensì quello specifico della procedura, in modo da agevolare:

  • i creditori e i soggetti interessati, che potranno rivolgersi direttamente al recapito Pec della procedura in cui sono coinvolti;
  • l’organo della procedura, che disporrà sin dall’inizio di una via di accesso e risposta per ciascuna procedura, senza il rischio di errori e dispersioni, nel generale interesse del regolare funzionamento del concordato preventivo.

Il termine di 10 giorni per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro delle Imprese dovrebbe decorrere dalla data della nomina, e non da quella dell’accettazione.