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I requisiti per la redazione del bilancio d’esercizio abbreviato

L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purchè nell’esercizio di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Ai fini dell’accertamento del mancato superamento della prima soglia, il totale dell’attivo patrimoniale deve essere desunto dall’art. 2424 c.c., come sommatoria di tutte le macroclassi di cui si compone.

Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è, invece, generalmente individuato sulla base della voce A)1) dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. e, quindi, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Per quanto concerne il numero dei lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio sociale, la medesima deve necessariamente risultare individuata come media giornaliera. Eventuali dipendenti part-time devono essere considerati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 25.2.2000, n. 61, con arrotondamento all’unità superiore delle frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.

Nel caso delle imprese di nuova costituzione, il possesso dei requisiti, come anticipato, deve essere rispettato nel primo esercizio di attività: qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si dovrebbe ritenere che, stando al tenore letterale della disposizione, i predetti limiti dimensionali non debbano essere ragguagliati ad anno.

Per quanto concerne le società preesistenti, tenute a considerare due esercizi consecutivi, i limiti rispettati – per poter invocare la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata – non devono essere necessariamente gli stessi, potendo anche essere differenti. In altri termini, la società che redige il bilancio in forma ordinaria ha la possibilità di procedere alla redazione dello spesso in forma abbreviata anche nell’ipotesi in cui nel primo dei due esercizi non sono superati i limiti relativi al totale dei ricavi e al numero medio dei dipendenti, mentre nel secondo sono rispettati i parametri riguardanti il totale dell’attivo patrimoniale e il dato relativo al personale (CNDCEC, documento del 15.4.2009, n. 2).

Fermo restando che la società in possesso dei requisiti di cui all’art. 2435-bis c.c. può comunque redigere il bilancio ordinario, ancorchè formalmente possa, facoltativamente, avvalersi della predisposizione del rendiconto in forma abbreviata: a questo proposito, si osservi che, in ogni caso, tale semplificazione deve essere disattesa qualora la propria applicazione comporti l’inosservanza del postulato generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

L’art. 2435-bis, co. 8, c.c. stabilisce, inoltre, che la società decade dal beneficio di redigere il bilancio in forma abbreviata se, per il secondo esercizio consecutivo, supera almeno due dei predetti parametri dimensionali.