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I requisiti per la costituzione del gruppo IVA

L’art. 1 co. 24 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2018, gli artt. 70-bis e seguenti del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 – poi, integrati dall’art. 1 co. 984 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – al fine di consentire ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art 70-ter del DPR 633/72, di divenire un unico soggetto passivo, denominato “gruppo IVA”.

Non possono partecipare al gruppo IVA (art. 70-bis co. 2 del DPR 633/72):

  1. le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
  2. i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.). In caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
  3. i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’art. 70-decies 3 terzo periodo del DPR 633/72 (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
  4. i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

A norma dell’art. 70-decies co. 1 del DPR 633/72, l’esercizio dell’opzione per il gruppo IVA da parte di un soggetto per il quale non sussistono i requisiti di cui all’art. 70-bis del DPR 633/72 è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

Vincolo finanziario, economico ed organizzativo

A norma dell’art. 70-ter co. 1 del DPR 633/72, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c., e almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:

  • tra questi soggetti esiste, direttamente oppure indirettamente, un rapporto di controllo;
  • tali soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato italiano ovvero in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Il vincolo economico, tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ricorre, invece, in presenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica, rappresentate dallo svolgimento di (art. 70-ter co. 2 del DPR 633/72):

  • un’attività principale dello stesso genere;
  • attività complementari o interdipendenti;
  • attività che avvantaggio, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

L’art. 70-ter co. 3 del DPR 633/72 reputa sussistente un vincolo organizzativo, tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, quando tra costoro esiste un coordinamento, in via di diritto – ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile – o di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Salvo quando disposto dal successivo co. 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al precedente co. 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico ed organizzativo di cui ai co. 2 e 3.

L’art. 70-ter co. 5 del DPR 633/72 stabilisce che, per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello probatorio, ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. b) della Legge 27 luglio 2000 n. 212: il vincolo economico si considera, in ogni caso, insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso le imprese in temporanea difficoltà finanziaria di cui all’art. 113 co. 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917. Al fine di provare la sussistenza del vincolo economico, è trasmessa all’Amministrazione Finanziaria la suddetta istanza di interpello probatorio (art. 70-ter co. 6 del DPR 633/72). Sul punto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la nota del 14 giugno 2018 n. 29766, ha chiarito che l’esercizio dell’opzione non costituisce condizione per la presentazione dell’istanza di interpello probatorio, altrimenti si rischierebbe di includere nel gruppo IVA soggetti privi dei requisiti, oppure di escluderne alcuni che soddisfano le condizioni poste dalla normativa. In senso conforme, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente precisato che questa richiesta di parere, riguardante la costituzione del gruppo IVA, può essere presentata anteriormente all’esercizio dell’opzione (RM 10 luglio 2018 n. 54/E): non comporta, pertanto, l’obbligo dei soggetti istanti di formare la fiscal unit, in quanto l’esito dell’interpello potrebbe incidere sulle determinazioni degli operatori economici in merito alla costituzione del gruppo IVA.

La legittimazione alla presentazione dell’istanza d’interpello probatorio spetta sia al rappresentante del costituendo o costituito gruppo IVA che il soggetto passivo nei confronti del quale s’intende dimostrare la non ricorrenza del vincolo economico oppure organizzativo (art. 70-ter co. 5 del DPR 633/72), o la sussistenza del vincolo economico ai sensi dell’art. 70-ter co. 6 del DPR 633/72. È sufficiente la presentazione di un’unica istanza, purchè sia sottoscritta da tutti i soggetti interessati: sono, in ogni caso, salvi eventuali comportamenti difformi posti in essere prima del 10 luglio 2018.