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I controlli dei sindaci sulla rilevazione tempestiva della crisi

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa.

L’organo di controllo può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell’assetto organizzativo.

In caso di rilevazione di significativi segnali di crisi, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico procede alla segnalazione di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019, domanda delucidazioni all’organo di amministrazione e vigila che lo stesso si attivi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico valuta se l’organo di amministrazione ha provveduto periodicamente alla verifica dei presupposti e delle circostanze che assicurano che la società non è in crisi e non presenti rischi di imminente crisi, vigilando che l’organo di amministrazione adotti procedure idonee a monitorare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e a evidenziare una pianificazione – seppur minima – della gestione atta a garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società per un periodo di almeno sei mesi.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico sollecita l’organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di previsti dal Codice della Crisi, come, ad esempio, la composizione negoziata di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 14/2019.

Quando l’organo di controllo ritiene che gli assetti non risultino adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, è opportuno che:

  • richieda all’organo amministrazione di fornire informazioni e chiarimenti in merito alla situazione;
  • provveda a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all’organo di amministrazione;
  • richieda all’organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in essere provvedimenti idonei al superamento della crisi attuando uno degli strumenti previsti nell’ordinamento.

È auspicabile che il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico, vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di crisi.

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, l’organo di amministrazione non provveda tempestivamente all’adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico può:

  • convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo di amministrazione – per informarla sia dell’inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi;
  • presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., oppure istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37, co. 2, del D.Lgs. 14/2019).

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall’intervento dell’organo di controllo, che esso operi con particolare attenzione nell’evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

  • definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alle situazioni di crisi;
  • esporre in apposita relazione i fatti, le informazioni acquisite e la rilevazione degli indizi di crisi;
  • allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo amministrativo o dall’incaricato della revisione legale se presente, intensificando lo scambio informativo con quest’ultimo).

L’assemblea adeguatamente informata dall’organo di controllo potrebbe richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi (tra cui anche l’attivazione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi o una delle procedure concorsuali attualmente disciplinate nel vigente Codice della Crisi) oppure deliberare la revoca degli amministratori.

Qualora l’assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure qualora la convocazione dell’assemblea non risulti utile (ad esempio nei casi di mancato raggiungimento dei quorum necessari per deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee andate deserte), l’organo di controllo può ricorrere, ove consentito dalla legge, al Tribunale ex art. 2409 c.c. in presenza dei presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.