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I controlli dei sindaci sulla continuità aziendale

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge (art. 2403 c.c.), vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati (artt. 2086, co. 2, 2381 e 2475 co. 6 c.c.), ovvero validi sotto il profilo informativo e procedurale (norme CNDCEC 3.5 e 3.7),  a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di proseguire ad operare nella prospettiva della continuità (norma CNDCEC 11.1).

Il Collegio Sindacale, o il Sindaco Unico, può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti. Quando l’organo di controllo – anche a seguito delle informazioni ottenute per effetto delle relazioni degli amministratori, almeno semestrali – ritiene che gli assetti non risultino adeguati a rilevare tempestivamente i segnali sui dubbi di continuità aziendale, è opportuno che:

  • verifichi il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità aziendale;
  • prenda atto dell’esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità;
  • richieda all’organo di gestione di fornire specifici chiarimenti in merito (norme CNDCEC 4.2, 4.3 e 5.2);
  • domandi all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, ricorrendo ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero della continuità (quali, ad esempio, operazioni straordinarie o sul capitale, piani di ristrutturazione aziendale e risanamento). In tal senso, si vedano anche alcuni orientamenti di giurisprudenza: Trib. Milano 3.10.2019 e Cass. 28.9.2020, n. 20389.

In caso di attivazione, da parte degli amministratori, per il ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, l’organo di controllo deve vigilare sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo, sollecitando il rispetto di tempi di attuazione delle azioni da quest’ultimo individuate per il ripristino della continuità. È auspicabile che l’organo di controllo vigili attentamente, effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più significative siano le circostanze, eventualmente intensificando le verifiche.