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Gruppo IVA, operazioni attive e passive

L’art. 70-quinquies del DPR 633/1972, introdotto dall’art 1 co. 24 della Legge 232/2016, stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante alla medesima fiscal unit non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972. Rimane, tuttavia, fermo l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture contabili di cui al DPR 600/1973 diverse dai registri prescritti ai fini dell’IVA: le imprese in contabilità semplificata sono tenute a registrare queste operazioni mediante idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico, riportando tutti gli elementi utili ad identificarle (art. 3 co. 3 del DM 6.4.2018).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

Operazioni effettuate dalla stabile organizzazione

L’art. 1 co. 984 della Legge 205/2017 ha, poi, aggiunto alcune disposizioni all’art. 70-quinquies del DPR 633/1972, applicabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018, secondo cui:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (co. 4-bis);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte (co. 4-ter);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte (co. 4-quater);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (co. 4-quinquies);
  • la base imponibile delle operazioni di cui ai co. da 4-bis a 4-quinquies del DPR 633/1972 è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’art. 13 co. 1 e 3 del DPR 633/1972 (co. 4-sexies).