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Gruppo IVA, fatturazione e adempimenti del rappresentante

Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici, stabiliti dai Decreti Ministeriali emanati ai sensi degli artt. 22 co. 2, 73 e 74 del D.P.R. 633/1972, si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA (art. 70-duodecies co. 1 del D.P.R. 633/1972).

Il rappresentante del gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione (art. 3 co. 1 del D.M. 6.4.2018).

Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del gruppo IVA, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del gruppo e il codice fiscale dell’acquirente: al momento della ricezione della fattura, i medesimi soggetti verificano l’esposizione del codice fiscale e, ove mancante, provvedono al suo inserimento (art. 3 co. 2 del D.M. 6.4.2018).

Il rappresentante del gruppo IVA o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali (art. 4 co. 1 del D.M. 6.4.2018).

Il rappresentante del gruppo IVA effettua le liquidazioni periodiche dell’imposta di cui all’art. 1 co. 1 e 1-bis del DPR 100/98 e quelle degli artt. 73 co. 1 e 74 co. 4 del DPR 633/72 (art. 4 co. 2 del D.M. 6.4.2018).

L’eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce a quest’ultimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972, ovvero compensata a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Questa disposizione non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno (art. 70-sexies del D.P.R. 633/1972).

Ai fini del versamento dell’IVA a debito, non è ammessa la compensazione “orizzontale” (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo (art. 4 co. 3 del D.M. 6.4.2018).

Il credito IVA annuale o trimestrale del gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” con i debiti relativi ad altri tributi e contributi dei partecipanti (art. 4 co. 4 del D.M. 6.4.2018).

Si segnala, infine, che – a norma dell’art. 5 del D.M. 6.4.2018 –  il rappresentante del gruppo IVA trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (art. 21 del D.L. 78/2010), e quella dei dati di cui all’art. 1 del D.Lgs. 127/2015;
  • la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010);
  • la dichiarazione annuale IVA, secondo le disposizioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. 322/1998.

Adempimenti specifici del rappresentante del gruppo IVA

L’art. 70-septies co. 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che il responsabile del gruppo IVA assolve gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’art. 70-quinquies co. 4 del D.P.R 633/1972 nei modi ordinari.

Il rappresentante del gruppo IVA è il soggetto che esercita il controllo di cui all’art. 70-ter co. 1 del D.P.R 633/1972, rilevante ai fini della sussistenza del vincolo finanziario: qualora tale soggetto non possa effettuare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari, oppure ammontare di ricavi, più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo IVA (art. 70-septies co. 2 del D.P.R. 633/1972).

Se il rappresentante cessa di far parte del gruppo IVA, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra – quale rappresentante di gruppo – un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato secondo i suddetti criteri di cui al co. 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo, ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’art. 70-duodecies co. 5 del D.P.R. 633/1972, entro 30 giorni (art. 70-septies co. 3 del D.P.R 633/1972).

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione: gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo (art. 70-octies del D.P.R. 633/1972).