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Gruppo IVA, effetti dell’opzione e revoca

L’art. 70-quater co. 4 del DPR 633/1972 stabilisce che, permanendo i vincoli di cui al precedente art. 70-ter del DPR 633/1972, l’opzione per il gruppo IVA è vincolante per un triennio, decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto: trascorso il primo triennio, l’opzione per il gruppo IVA si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, sino a quando non è esercitata la revoca disciplinata dall’art. 70-novies del DPR 633/1972. Quest’ultima è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione prevista dall’art. 70-duodecies co. 5 del DPR 633/1972, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA (art. 70-novies co. 1 del DPR 633/1972).

Qualora negli anni di validità dell’opzione i vincoli economico ed organizzativo si instaurino con soggetti esclusi dal gruppo IVA ai sensi dell’art. 70-ter co. 5 del DPR 633/1972, ovvero il vincolo finanziario sia stato attivato nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. Al ricorrere di tale ipotesi, la dichiarazione di opzione deve essere presentata – in via telematica, a cura del rappresentante del gruppo IVA (art. 1 co. 4 del DM 6 aprile 2018) – entro il 90° giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono costituiti.

La revoca dell’opzione opera nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA: qualora la dichiarazione di cui all’art. 70-novies co. 1 del DPR 633/1972 sia presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo, mentre se è trasmessa dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca è efficace a partire dal secondo anno successivo (art. 70-novies co. 2 del DPR 633/1972).

All’opzione e alla revoca previste dalla disciplina del gruppo IVA non si applicano le disposizioni del DPR 442/1997 (art. 70-novies co. 3 del DPR 633/1972).

L’esercizio, da parte di un soggetto, dell’opzione per il gruppo IVA comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto dallo stesso esercitate in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto (art. 70-novies co. 4 del DPR 633/1972).