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Gli indici significativi della crisi dell’impresa

L’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), in vigore dal 15.7.2022, definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi. Emerge, pertanto, il ruolo centrale e indispensabile di un documento di pianificazione annuale, come potrebbe essere il budget di tesoreria, oppure il rendiconto previsionale o, nel caso delle micro e piccole imprese, il conto economico previsionale.

L’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 15.7.2022, stabilisce, inoltre, che – al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa – le misure idonee richieste all’imprenditore individuale (co. 1) e gli adeguati assetti delle società (art. 2086, co. 2, c.c.)  devono consentire, tra l’altro, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi, nonché rilevare i segnali di cui al co. 4 e, quindi, l’esistenza di:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni per un importo eccedente quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da almeno 60 giorni o sconfinamenti negli affidamenti (ottenuti in qualunque forma) da almeno 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • una o più esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, dell’Inail e dell’Agente della Riscossione.