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Gli esiti dei controlli del SdI sulla fattura elettronica

Se uno o più dei controlli effettuati sulla fattura elettronica, a cura del Sistema di Interscambio, non va a buon fine, il documento viene scartato, con invio di una ricevuta al soggetto che ha trasmesso il file, all’interno della quale saranno anche indicati il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.

La ricevuta di scarto verrà trasmessa dal Sistema di Interscambio allo stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica. Inoltre, la ricevuta di scarto verrà sempre messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nell’area autenticata “Consultazione – Monitoraggio dei file trasmessi”, indipendentemente dalla modalità utilizzata dal contribuente per l’invio.

Se la fattura elettronica è stata scartata dal Sistema di Interscambio, occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: a questo proposito, la guida pratica dell’Agenzia delle Entrate consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata, rinviando alla C.M. 13/E/2018 per ulteriori approfondimenti.

Fattura elettronica corretta e ricevuta di consegna

Diversamente, se i controlli sono andati a buon fine, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file del documento (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”), e invierà al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna, all’interno della quale saranno indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Nella ricevuta, sarà pure riportato il nome assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal Sistema di Interscambio – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice, definito “hash”, che consente di garantire l’integrità del file stesso. Inoltre, un duplicato della fattura elettronica, avente lo stesso valore giuridico del file originale, sarà sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Fattura elettronica e ricevuta di impossibilità di consegna

Nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il Sistema di Interscambio prova a recapitare il file della fattura, non fossero attivi (ad esempio, se la casella PEC è piena ovvero il server del canale telematico è momentaneamente spento), il Sistema di Intercambio – leggendo il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del cliente (cessionario o committente) all’interno della fattura – metterà comunque a disposizione il duplicato della fattura nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nell’area riservata di “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA”. In tale situazione, il Sistema di Interscambio invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna, all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente. In questo caso, la fattura si considera emessa per il fornitore, ma non ancora definitivamente ricevuta, ai fini fiscali, dal cliente. Per tale motivo, è importante – a parere della guida pratica dell’Agenzia delle Entrate – che il fornitore (cedente o prestatore) avvisi il cliente – per vie diverse dal Sistema di Interscambio (email, telefono o altro contatto) – che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata, in modo tale che quest’ultimo possa consultarla e scaricarla.