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Fusione di società e opposizione dei creditori

L’art. 2503 c.c. stabilisce che l’attuazione della fusione non può avere luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla data in cui risulta essere stata iscritta, presso l’ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la decisione di fusione dell’ultima società partecipante. Tale termine è, tuttavia, ridotto alla metà e, quindi, a 30 giorni, nel caso in cui alla fusione non partecipino società il cui capitale è rappresentato da azioni (art. 2505-quater c.c.).

Nel corso dei predetti periodi, i creditori delle singole società partecipanti possono opporsi all’operazione straordinaria di fusione deliberata dai soci delle società partecipanti, innanzi al competente Tribunale, il quale può comunque disporre che la fusione abbia luogo, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, ovvero la società partecipante alla fusione – nei cui confronti è stata formulata opposizione – presti idonee garanzie.
Nell’eventualità in cui, per effetto della fusione, uno o più soci di una delle società partecipanti all’operazione perda la propria posizione di socio illimitatamente responsabile, acquisendo quella di socio a responsabilità limitata (come nel caso di s.n.c. che partecipa ad una fusione con società risultante o incorporante s.r.l. o s.p.a.), la mancata opposizione dei creditori sociali alla fusione non libera automaticamente l’ex socio dalla illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui si perfeziona la fusione: è necessario, ai fini della liberazione del socio dalle obbligazioni sociali anteriori alla fusione, che vengano rispettate le disposizioni di legge prescritte dall’art. 2500-quinquies c.c. in materia di trasformazione societaria. Tale norma prevede, infatti, che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”: il consenso si presume espresso se il perfezionamento dell’operazione viene comunicato ai creditori sociali con raccomandata con avviso di ricevimento (o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento) ed entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione non sopravvenga il diniego espresso della liberazione dei soci da parte dei creditori sociali.

L’obbligo dell’attesa dei predetti termini – 60 o 30 giorni, a seconda della composizione del capitale delle società partecipanti alla fusione – può essere superato qualora consti il consenso dei creditori di ciascuna società partecipante alla fusione. Peraltro, anche in assenza del consenso da parte dei creditori sociali, tali termini possono comunque essere derogati, dalle singole società partecipanti, nei seguenti modi alternativi: procedendo al pagamento dei creditori che hanno espresso l’assenso alla fusione; depositando presso un istituto di credito una somma di denaro corrispondente all’ammontare dei crediti vantati verso la società dai creditori che non hanno manifestato il loro consenso alla fusione.

L’art. 2503 c.c. prevede, inoltre, che la prestazione della garanzia – rappresentata dal deposito presso un istituto di credito o di adeguata fideiussione bancaria – non è necessaria quando tale circostanza risulta dalla relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c. redatta da un’unica società di revisione per tutte le società partecipanti alla fusione.