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Fusione, concordato preventivo e opposizione dei creditori

Nel caso della fusione di società attuativa della proposta di concordato preventivo, i creditori sociali possono esercitare l’ordinario diritto di opposizione previsto dall’art. 2503 c.c.?

A parere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima 36/2013, “qualora la fusione sia prevista come modalità di attuazione del concordato, i creditori di cui all’art. 184 L. fall. della società in crisi sono privati del diritto individuale di opposizione di cui all’art. 2503 c.c. e devono ricorrere al rimedio endoconcorsuale dell’opposizione di cui all’art. 180, co. 2, L. fall., da considerarsi «assorbente» di ogni altra tutela”.

In altri termini, nel coordinamento fra disciplina societaria e normativa concorsuale vengono ritenute prevalenti le norme fallimentari, ed in particolare le disposizioni in tema di:

  • effetti del deposito in Tribunale e della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l’ammissione al concordato, anche “in bianco”, di cui agli artt. 168 e 161, co. 7, del RD 267/1942;
  • approvazione del concordato (art. 177 del RD 267/1942);
  • opposizione all’omologa (art. 180 del RD 267/1942);
  • effetti del concordato per i creditori (art. 184 del RD 267/1942).

Il medesimo orientamento è sostenuto anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 77-2007/I, secondo cui i creditori dissenzienti (o anche pretermessi) devono soggiacere alla decisione della maggioranza, salvo il loro diritto di “opposizione” all’omologazione del concordato (artt. 129 e 180 del RD 267/1942).

In senso conforme, si veda l’art. 116, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022: “Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione”.