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Pre-commissario giudiziale, funzioni e limiti

Il pre-commissario giudiziale, nominato dal tribunale a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, co. 6, del RD 267/42), non può intervenire nel merito delle scelte gestionali dell’impresa in crisi, e neppure della convenienza economica delle decisioni operate dal debitore nella redazione del piano concordatario: in altri termini, non può fornire diretta consulenza all’imprenditore in crisi per l’elaborazione della proposta di soluzione della stessa.

Le generali prerogative del pre-commissario giudiziale, con riguardo alla vigilanza sul comportamento dell’impresa in crisi, devono essere primariamente orientate a controllare che il debitore si dedichi effettivamente alla redazione del piano e non ponga in essere atti idonei a peggiorare la propria situazione e, quindi, ad arrecare un pregiudizio ai creditori. Il pre-commissario giudiziale deve, pertanto, svolgere un’attenta attività di vigilanza in ordine ai seguenti aspetti:

  • il compimento, da parte del debitore, di una delle condotte previste dall’art. 173 del RD 267/1942, con conseguente obbligo di relazione al tribunale;
  • il rispetto, a cura dell’imprenditore in crisi, degli obblighi informativi periodici (art. 161, co. 8, del RD 267/1942) – con frequenza almeno mensile, e comprensivi delle notizie relative alla gestione finanziaria aziendale – e l’attività del debitore finalizzata alla predisposizione del piano e della proposta;
  • l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, ad opera del debitore, ai sensi dell’art. 167, co. 1, del RD 267/1942, compreso l’obbligo riguardante le scritture contabili di cui all’art. 170 del RD 267/1942.

Il pre-commissario giudiziale è altresì tenuto a formulare specifici pareri nei casi tassativamente previsti dalla normativa, ad esempio, a seguito del deposito, da parte dell’imprenditore in crisi, dell’istanza di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione (art. 161, co. 7, del RD 267/1942) oppure all’assunzione di finanziamenti prededucibili (art. 182-quinquies del RD 267/1942) o alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 186-bis del RD 267/1942): analogamente, si deve esprimere in ordine alla manifesta inidoneità dell’attività compiuta dal debitore alla predisposizione della proposta e del piano (art. 161, co. 8, del RD 267/1942).