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Finanziamenti infruttiferi e nozione fiscale di “controllo”

Il co. 4-bis dell’art. 5 del D.M. 8.6.2011 stabilisce che – nel caso di operazioni di finanziamento, tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c. – assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsti dal criterio del costo ammortizzato.

Questa disposizione si riferisce, quindi, alle sole operazioni di finanziamento intercorse tra soggetti legati da un rapporto di controllo, senza, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni in merito. Si dovrebbe, pertanto, avere riguardo al concetto desumibile dall’art. 2359 c.c., includendovi sia il c.d. controllo di diritto, ossia la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, che il c.d. controllo di fatto – derivante dal possesso di voti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria – che quello contrattuale. A questo proposito, la Circolare Assonime 8/2018 ha chiarito che a queste fattispecie si potrebbe forse aggiungere quella del controllo congiunto da parte di due o più soggetti: al ricorrere di tale ipotesi, tuttavia, per le imprese IAS adopter possono attivarsi le regole di contabilizzazione previste dall’IFRS 11 per le joint operations, con conseguente iscrizione, pro quota, delle attività e passività della controllata nel bilancio della società controllante ed elisione delle poste intercompany (Circolare Assonime 2.4.2015, e R.M. 18.3.2015, n. 29/E). In quest’ultimo caso, evidentemente, l’art. 5, co. 4-bis, del D.M. 8.6.2011 – che disattiva la rilevanza della rappresentazione contabile – potrebbe continuare a trovare applicazione solo presso la società controllata beneficiaria del finanziamento infruttifero e non anche presso il socio, che non iscrive il finanziamento nel proprio bilancio.

Stante il requisito del controllo, la Circolare Assonime 8/2018 ritiene che dovrebbero comunque conservare una piena rilevanza fiscale, per derivazione, i criteri di rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi eventualmente erogati dai soci che non siano legati alla partecipata da rapporti di controllo. In particolare, la disposizione in commento non sembra poter operare in presenza di soci di minoranza, ancorché si tratti di soci che detengono una partecipazione qualificata. Se così è, si pone poi il problema di come gestire le fattispecie in cui, ad esempio, il finanziamento infruttifero sia stato erogato da un socio di maggioranza che, in un secondo momento, abbia perso il controllo della partecipata, e viceversa. Si tratta, pertanto, di comprendere se il mutamento di status del socio possa determinare o meno il passaggio dal regime di irrilevanza a quello di rilevanza fiscale del dato contabile. In caso affermativo, l’Assomine è dell’avviso che debba essere stabilito se l’apporto rilevato inizialmente possa assumere ex post una rilevanza fiscale per intero ovvero, come sembra più logico, solo in misura corrispondente ai residui interessi figurativi destinati a trovare riconoscimento fiscale.

È stato, inoltre, osservato che l’art. 5, co. 4-bis, del D.M. 8.6.2011 non sarebbe operante per i finanziamenti erogati tra entità che non siano legate da rapporti partecipativi tra di loro, ma siano eventualmente controllate da una stessa capogruppo (cd. finanziamenti tra “consorelle”). A tale riguardo, è stato richiamato il dubbio che la norma in commento possa comunque estendersi anche al caso di finanziamenti tra consorelle, nella misura in cui la tecnica contabile porti a rappresentare l’operazione scomponendola in un primo rapporto di finanziamento tra consorella finanziatrice e la capogruppo e un secondo rapporto tra la capogruppo e consorella finanziata, e cioè – in pratica – come un finanziamento che, in realtà, è erogato da una controllata all’altra su mandato della capogruppo. Analoghe considerazioni valgono anche per l’ipotesi in cui il finanziamento venga erogato non già da una consorella, ma da un altro soggetto che sia legato da un rapporto di controllo indiretto con la società beneficiaria del finanziamento, senza perciò detenere una partecipazione diretta in quest’ultima società.