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Fatturazione elettronica, note di variazione e autofatture

Le regole tecniche stabilite per la fatturazione elettronica (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018) sono valide anche per le note di credito o debito emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972: le richieste del cessionario o committente al cedente o prestatore di tali rettifiche non sono gestite dal Sistema di Interscambio.

Qualora il cedente o prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto” dal Sistema di Interscambio, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.

Nel caso di regolarizzazione della fattura non emessa, oppure emessa in modo irregolare, ai sensi dell’art. 6, co. 8, lett. a) e b), del D.Lgs. 471/1997, il cessionario o committente trasmette l’autofattura al Sistema di Interscambio, compilando – nel file fattura elettronica – il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018, e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente, rispettivamente, con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo – stabilito dall’art. 6, co. 8, lett. a), del D.Lgs. 471/1997 – di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.