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Fatturazione elettronica e carburanti: evoluzione normativa e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 1, co. 916, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica – secondo le modalità individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti oppure identificati nel territorio dello Stato. Il seguente co. 917 ha, tuttavia, anticipato la decorrenza al 1° luglio 2018, limitatamente ad alcune specifiche operazioni:

  • le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

I co. 922 e 923 dell’art. 1 della Legge 205/2017 hanno, invece, stabilito regole particolari per la deducibilità del relativo costo d’acquisto (art. 164, co. 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e la detraibilità della corrispondente IVA (art. 19-bis, co. 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), limitando le stesse all’utilizzo di peculiari mezzi di pagamento identificati direttamente dalla normativa, o rimessi alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che vi ha, poi, ottemperato con il provvedimento del 4 aprile 2018, n. 73203.

Queste tematiche hanno formato oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, formulati con la C.M. 30 aprile 2018, n. 8/E.

Successivamente, il D.L. 28 giugno 2018, n. 79 ha modificato il co. 917, lett. a), dell’art. 1 della Legge 205/2017, differendo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione: conseguentemente, per queste operazioni, sono state mantenute sino al 31 dicembre 2018 le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, e dall’art. 12 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457. È stato modificato anche il co. 927 dell’art. 1 della Legge 2015/2017, precisando altresì che rimane confermata l’applicazione dal 1° luglio 2018 per le disposizioni contenute nei co. 922, 923, 924 e 925 dell’art. 1 della Legge 205/2017, che ricomprendono la tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità del costo e della detrazione dell’IVA, nonché il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche effettuate dal 1° luglio 2018.

Alla luce di tali sopravvenute novità normative, e tenuto conto dei quesiti formulati dalle associazioni di categoria e dai singoli contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la C.M. 2 luglio 2018, n. 13/E, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica, con riferimento alle cessioni di carburanti per autotrazione, ai contratti di appalto, alla registrazione e conservazione della fattura.