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Fatturazione elettronica estesa dal 1° gennaio 2019

L’art. 1 co. 909-928 e 935 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, al fine di introdurre l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti privati, a partire dal 1° gennaio 2019 (per le cessioni di carburanti per motori, al 1° luglio 2018). A tale riguardo, è stato sostituito il co. 3 dell’art. 1 del Decreto, che disciplina la trasmissione opzionale dei dati delle fatture la quale, pertanto, viene meno a seguito dell’entrata in vigore del predetto obbligo, così come la comunicazione delle fatture di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. spesometro).

La fatturazione elettronica coinvolge tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ed identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato: sono, pertanto, escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabiliti, né identificati ai fini IVA, in Italia, nonché le operazioni ricevute da questi soggetti. Sono, inoltre, esonerati dall’obbligo i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. minimi) e di quello dei forfetari disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190: questi soggetti sono, tuttavia, tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Con riguardo agli aspetti tecnici del documento, la norma esplicita la possibilità di adottare vari formati di fattura elettronica, purchè basati su standard riconosciuti nell’ambito europeo, i quali devono obbligatoriamente essere veicolati tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’invio del documento a quest’ultimo può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure tramite un intermediario, ferma restando la responsabilità sull’operazione effettuata che resta in capo al fornitore.

Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, la norma in commento dispone che la fattura elettronica sia resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e, inoltre, a meno di rinuncia da parte dell’acquirente, in formato analogico da parte dell’emittente.

Nell’obbligo di fatturazione elettronica, non sono incluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, né identificati, nel territorio dello Stato. Con riferimento alle operazioni con soggetti non stabiliti, la Legge 205/2017 ha inserito il co. 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, stabilendo l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni con soggetti esteri, da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione – per le fatture attive – o di ricezione (per le fatture passive).

Nel caso in cui tale trasmissione sia omessa, incompleta o inesatta, si applica la sanzione prevista dall’art. 11 co. 2-quater del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari a 2 euro per fattura con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Tale dovere non si estende alle operazioni documentate tramite bolletta doganale e alle altre operazioni veicolate tramite il Sistema di Interscambio per le quali l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso dei relativi dati.

L’inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica è disciplinata dal novellato co. 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione per violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni rilevanti IVA (art. 6, co. 1, del D.Lgs. 471/1997). Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione prevista dall’art 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997 (fattura non emessa nei termini di legge o comunque irregolare), deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti, mediante il Sistema di Interscambio.

È stato altresì introdotto il co. 6-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la conservazione si considera assolta per tutte le fatture e gli altri documenti veicolati tramite il Sistema di Interscambio e rimanda, ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, le regole di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.

L’entrata in vigore delle suddette modifiche riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, che comporta, come anticipato, la contestuale abrogazione dell’obbligo di trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. spesometro).

Il Consiglio dell’Unione Europea, con la decisione 16 aprile 2018, n. 593, ha autorizzato lo Stato italiano ad introdurre l’obbligo di emissione ed accettazione delle fatture in formato elettronico per i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, in deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE: questa concessione di deroga, efficace dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, si riferisce, tuttavia, soltanto ai documenti “emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”, mentre l’art. 1, co. 909, della Legge 205/2017 richiama anche i soggetti non residenti in possesso di un numero di identificazione IVA italiano.

In attuazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757 ha pubblicato le regole tecniche per:

  • l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti oppure identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio;
  • la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;
  • l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1, co. 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 127/2015.

Le principali istruzioni riguardano i seguenti aspetti:

  • la definizione, il contenuto e la predisposizione della fattura elettronica;
  • la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio e i controlli sui file;
  • il recapito della fattura elettronica;
  • la data di emissione e ricezione della fattura elettronica tramite il Servizio di Interscambio;
  • il ricorso agli intermediari;
  • le note di variazione e le autofatture;
  • la conservazione delle fatture elettroniche;
  • i servizi di ausilio per processo di fatturazione elettronica;
  • il trattamento dei dati;
  • la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere;
  • la sicurezza dei dati;
  • le correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche.