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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

L’art. 2 del D.L. 119/2018 stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, liquidazione – relativi, ad esempio, alle imposte d’atto (registro, ipotecarie e catastali) – e gli atti  di  recupero  notificati  entro  il 24.10.2018, non  impugnati e ancora impugnabili alla stessa data,  possono  essere  definiti  con il pagamento delle somme complessivamente dovute per  le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23.11.2018 oppure entro il termine, se più ampio, di cui all’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 218/1997, per fruire dell’acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso. Ad esempio, se l’atto è stato notificato il 19.10.2018, il termine per beneficiare dell’acquiescenza (18.12.2018) è successivo al 23.11.2018, con l’effetto che si ha un maggior termine per definire.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 167/1990 (c.d. voluntary disclosure), così come quelli non rientranti nelle seguente categorie, come, ad esempio:

  • gli avvisi bonari;
  • le cartelle di pagamento, che possono beneficiare della c.d. rottamazione o della definizione agevolata delle liti pendenti;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni, che possono fruire della definizione agevolata delle liti pendenti;
  • gli atti emessi dagli enti previdenziali, come l’INPS, ancorché la base imponibile contributiva coincida con quella fiscale.

Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, co. 1, lett. c), e 11, co. 1, lett. b-bis), del D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definiti con il pagamento degli importi complessivamente dovuti per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 23.11.2018.

Gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997, sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere perfezionati ai sensi dell’art. 9 del medesimo Decreto, con il pagamento – entro il termine di cui all’art. 8, co. 1, del citato Decreto – decorrente dalla predetta data, delle sole  imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione o della prima rata entro il 23.11.2018 oppure entro il termine, se più ampio, di cui all’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 218/1997, per fruire dell’acquiescenza, ovvero per presentare il ricorso: si applica l’art. 8, co. 2-4, del D.Lgs. 218/1997, con un massimo di  20 rate trimestrali di pari importo, mentre è esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Per ciascun atto definito, deve essere utilizzato un distinto modello di pagamento F23 o F24: entro 10 giorni dal versamento in un’unica soluzione, o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Se l’atto definibile non richiede la corresponsione di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera, da presentare direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

In data 9.11.2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogana e dei Monopoli, ha adottato il provvedimento 298724/2018, definendo le modalità e i termini di versamento relativi ad avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, nonché ad atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti sino al 24.10.2018.

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 119/2018, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che deve essere pagata per intero: in assenza di indicazioni normative contrarie, può anche trattarsi di accertamenti con i quali è stato disconosciuto il regime fiscale agevolato.

Le sanzioni e gli interessi sono, invece, stralciati per il 95%.

Questa forma di definizione agevolata è, tuttavia, esclusa se l’ammontare dei tributi accertati, per imposta e per singolo anno, supera l’importo di euro 30.000: a tale fine, si considerano soltanto l’IRES e l’IRAP, non l’IVA, in quanto deve essere pagata per intero. Qualora tale soglia sia superata, le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI possono fruire della normale definizione agevolata, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.