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Deduzione ACE in continua evoluzione

L’art. 1 del D.L. 6.12.2011, n. 201 ha introdotto l’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE), con l’intento di riconoscere una deduzione dal reddito d’impresa, ma non dalla base imponibile Irap, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria. Le norme di applicazione dell’agevolazione, così come quelle aventi finalità antielusiva specifica, sono state inizialmente stabilite dal D.M. 14.3.2012.

L’art. 1 del D.L. 201/2011 ha, poi, formato oggetto di alcune rilevanti modifiche normative, in particolare ad opera dall’art. 1, co. 550, della Legge 11.12.2016, n. 232, con peculiare riguardo ai seguenti aspetti:

  • la misura del beneficio (art. 1, co. 3, D.L. 201/2011). Una precedente modifica del coefficiente ACE era già stata operata dall’art. 1, co. 137, L. 27.12.2013, n. 147;
  • i criteri di determinazione della base di calcolo dell’agevolazione da parte degli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria, divenuti soggetti alle medesime regole previste per le società di capitali (art. 1, co. 7, D.L. 201/2011);
  • l’obbligo di sterilizzazione della base ACE nell’ipotesi di incremento della consistenza di titoli a valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (art. 1, co. 6-bis, D.L. 201/2011).

Successivamente, l’art. 13-bis, co. 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, ha demandato ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’adozione delle disposizioni di revisione del D.M. 14.3.2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per le imprese che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti “OIC adopter”, che applicano il principio di derivazione rafforzata. L’art. 13-bis del D.L. 244/2016 ha, infatti, esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali, ad eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., le quali continuano a determinare la base imponibile in ossequio al tradizionale criterio del “doppio binario”.

È stato, quindi, emanato il D.M. 3.8.2017, che ha abrogato il D.M. 14.3.2012, con diverse finalità:

  • gestire gli effetti delle modifiche apportate con il D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da quelli che applicano i principi contabili internazionali;
  • attuare le novità normative riguardanti gli imprenditori IRPEF in contabilità ordinaria, introdotte dall’art. 1, co. 550, lett. e), L. 232/2016;
  • superare alcune incertezze emerse nel corso dei primi anni di applicazione dell’agevolazione.

Sul punto, la Relazione illustrativa al D.M. 3.8.2017 precisa che la stessa riporta “elementi di novità rispetto alle precedenti norme di attuazione e, ove ritenuto opportuno, chiarimenti in relazione alle disposizioni già vigenti che vanno ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente decreto. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato”.

Infine, l’art. 7, co. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50 ha rideterminato i coefficienti ACE, pari all’1,6% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, e all’1,5% a regime dall’esercizio successivo.