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Dal 16 marzo 2019 obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L’art. 14 della Legge 155/2017 aveva prospettato l’introduzione dell’obbligo civilistico dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In attuazione di tale disposizione, l’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha stabilito l’introduzione del co. 2 dell’art. 2086 c.c., così formulato: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Alla luce della formulazione letterale di tale norma, si osserva che, rispetto alla Legge 155/2017, non compare più il riferimento all’imprenditore individuale, con l’effetto che l’obbligo civilistico degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda soltanto i soggetti societari. I doveri incombenti sull’imprenditore individuare sono, invece, definiti dall’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 – che non è richiamato dall’art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019, con l’effetto che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021 – secondo cui “L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. Conseguentemente, è altresì possibile rilevare che l’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ricade su tutte le società, indipendentemente dal fatto che si trovino in una situazione di difficoltà: l’art. 2086, co. 2, c.c., precisa, infatti, che tale incombente deve essere assolto da tutte le società “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”, a differenza dell’imprenditore individuale che deve soltanto assumere le misure idonee ad intercettare i sintomi della crisi.

Per quanto concerne il concetto di assetto organizzativo, deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.

Conseguenti modifiche del codice civile

L’introduzione del co. 2 dell’art. 2086 c.c., con riferimento all’obbligo delle società di dotarsi di adeguati assetti aziendali, ha, quindi, comportato la necessità di modificare – ad opera dell’art. 377 del D.Lgs. 14/2019, anch’esso in vigore dal 16 marzo 2019 – alcune specifiche norme del codice civile, riguardanti i diversi soggetti interessati. Nel caso delle società di persone, è stata stabilita la sostituzione del co. 1 dell’art. 2257 c.c., al fine di stabilire che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086, co. 2, c.c., e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: rimane, naturalmente, confermato che, salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Analogamente, nell’ambito della disciplina delle società per azioni, è stato previsto che la gestione dell’impresa si svolga in osservanza dell’art. 2086, co. 2, c.c., e competa esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis, co. 1, c.c.) – ovvero, nel sistema dualistico di governance, al consiglio di gestione (art. 2409-novies, co. 1, c.c.) – i quali effettuano le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Relativamente alle società a responsabilità limitata, l’art. 377 del D.Lgs. 14/2019 ha disposto due variazioni legislative, la prima delle quali – riguardante l’art. 2475, co. 1, c.c. – ricalca quella dettata per le suddette s.p.a. con modello di amministrazione tradizionale (art. 2380-bis, co. 1, c.c.), confermando che l’amministrazione della s.r.l. è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 del codice civile.

La seconda modifica è costituita dall’introduzione del co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata previsione che il consiglio di amministrazione:

  • valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti;
  • può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

Sotto quest’ultimo profilo, gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate. Questa tempistica potrebbe essere addirittura ridotta, alla luce della nuova disciplina sugli indicatori di allerta in vigore dall’1.9.2021 (sostenibilità del debito in termini di flusso di cassa, e adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai debiti), che di fatto richiedono un monitoraggio almeno trimestrale e, quindi, la predisposizione di una reportistica avente tale periodicità.