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Credito d’imposta per ricerca e sviluppo con nuovi obblighi documentali

L’art. 1, co. 70, della Legge 145/2018 ha integrato il co. 8 dell’art. 3 del D.L. 145/2013, nel senso di subordinare la fruizione del beneficio all’avvenuto adempi­men­to dei doveri di certificazione previsti dal co. 11. Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che – ai fini del riconoscimento del credito d’imposta – l’effettivo sostenimento delle spese am­mis­sibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, indipendenti ed iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adem­piere al suddetto obbligo di certificazione della docu­men­ta­zione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’im­posta per un importo non superiore ad euro 5.000.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in rela­zione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commis­sio­nate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Le predette disposizioni del co. 70 dell’art. 1 della Legge 145/2018 hanno effetto – in deroga all’art. 3 della L. 212/2000 – dal periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31.12.2018.