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Costituzione della s.p.a. e acquisto di beni di azionisti e amministratori

L’art. 2343-bis c.c. disciplina il particolare caso delle operazioni di acquisto eseguite dalla società per azioni, riguardanti beni o crediti dei promotori, fondatori o soci, nonché degli amministratori, per un corrispettivo almeno pari al 10% del capitale sociale, nei due anni dall’iscrizione della s.p.a. presso il Registro delle Imprese. Tale ipotesi ricorre anche qualora il predetto limite venga raggiunto o superato tramite il compimento, con lo stesso soggetto, di più atti tra loro collegati, il cui valore unitario sia, invece, inferiore al 10%. La disposizione in parola richiede l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

  • la presentazione, da parte del cedente, della relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società acquirente, ovvero la documentazione di cui all’art. 2343-ter, co. 1 e 2, c.c., che deve contenere, analogamente alla perizia di cui all’art. 2343 c.c., la descrizione dei beni o crediti, il valore attribuito agli elementi patrimoniali oggetto dell’operazione, i criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il valore risultante non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato;
  • il deposito della documentazione di cui al punto precedente presso la sede della s.p.a., dove deve rimanervi nei 15 giorni che precedono l’assemblea ordinaria appositamente convocata per deliberare in merito all’autorizzazione all’acquisto, al fine di consentire agli azionisti di prenderne visione. Nel caso in cui il venditore sia un azionista, è opportuno che costui si astenga dall’esercitare il proprio diritto di voto, soprattutto se determinante, per evitare di incorrere nei profili di conflitto d’interessi di cui all’art. 2373, co. 1, c.c., con il conseguente rischio di annullabilità della delibera assembleare (art. 2377 c.c.);
  • l’iscrizione presso il registro delle imprese, entro 30 giorni ed a cura degli amministratori, del verbale assembleare di autorizzazione, unitamente alla relazione giurata dell’esperto, ovvero alla documentazione di cui all’art. 2343-ter del codice civile.

La violazione dell’art. 2423-bis c.c., idoneo a scoraggiare l’elusione della stima dei conferimenti iniziali in natura, comporta la responsabilità solidale, in capo agli amministratori ed al soggetto alienante (promotore, fondatore, azionista oppure amministratore), per gli eventuali danni causati alla s.p.a., ai soci ed ai terzi (art. 2343-bis, co. 5, c.c.). In altri termini, l’acquisto rimane comunque valido ed efficace, in quanto la disposizione in parola ha stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità oppure annullabilità dell’atto, come peraltro osservato dal Comitato Triveneto dei Notai (massima H.A.6).

L’iter previsto dall’art. 2343-bis c.c. non trova, peraltro, applicazione se l’acquisto è effettuato a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società – presupponendo dunque l’esistenza di un prezzo di mercato – oppure nei mercati regolamentati, ovvero sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 2343-bis, co. 4, c.c.).