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Conti d’ordine con esposizione differenziata in bilancio

Il co. 3 dell’art. 2423-bis c.c. stabilisce che “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”.

L’informativa riguardante i conti d’ordine deve, invece, essere riportata nella nota integrativa del bilancio dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 9), c.c., secondo cui tale documento deve esporre, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate
  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate e collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

La suddetta informativa in nota integrativa, tuttavia, non riguarda tutti bilanci d’esercizio, ma soltanto quelli predisposti in forma ordinaria – soggetti anche all’obbligo di redazione della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e del rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) – oppure abbreviata (art. 2435-bis c.c.). Tale adempimento potrebbe, invece, non essere prospettabile per le micro-imprese, ovvero quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due periodi amministrativi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti (art. 2435-ter c.c.):

  • euro 175.000 di totale dell’attivo patrimoniale;
  • euro 350.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 5 unità di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Le società che soddisfano questa condizione applicano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, e i criteri di valutazione, previsti dall’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati, ma possono essere esonerate dalla redazione di alcuni documenti:

  • il rendiconto finanziario;
  • la relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le notizie stabilite dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), c.c.;
  • la nota integrativa, a condizione che, in calce allo stato patrimoniale, risultino, tra l’altro, le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, n. 9), del codice civile.

In altri termini, la micro-impresa, così come sopra individuata, può avvalersi della facoltà di non redigere la nota integrativa se espone i conti d’ordine in fondo allo stato patrimoniale: in caso contrario, è tenuta alla compilazione della nota integrativa.