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Consolidato fiscale, esercizio dell’opzione ed effetti

L’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione dei redditi (quadro OP) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, e deve contenere le seguenti informazioni (art. 5 del D.M. 1.3.2018):

  • la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l’opzione;
  • la qualità di controllante o controllata;
  • l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d’acconto in modo separato;
  • il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione, secondo le predette modalità, per la tassazione di gruppo ha efficacia triennale – salvo che si verifichi un causa di interruzione o revoca – e comporta il trasferimento alla consolidante degli obblighi di pagamento dell’IRES, anche a titolo d’acconto: nel caso di versamento, integrale o parziale, separato degli acconti, ad opera dei soggetti partecipanti al consolidato fiscale, le sanzioni sono applicate alla consolidante se l’ammontare dei pagamenti complessivamente eseguiti, a tale titolo, risulta insufficiente in base alle disposizioni di legge (art. 6, co. 1, del D.M. 1.3.2018).

L’art. 7 del D.M. 1.3.2018 stabilisce che, per effetto dell’opzione:

  • ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi, nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 22.7.1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta. Inoltre, ogni consolidata, oltre a quanto indicato nell’art. 121 del TUIR, deve trasmettere alla consolidante tale dichiarazione dei redditi (art. 8 del D.M. 1.3.2018);
  • dal reddito complessivo, determinato a norma dell’art. 83 del D.P.R. 917/1986, sono computate in diminuzione le perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;
  • ogni società partecipante al consolidato può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 – nel limite previsto dall’art. 25 del medesimo Decreto – e le eccedenze d’imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 602;
  • nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il reddito prodotto all’estero, e la relativa imposta ivi pagata.

La consolidante deve, altresì, presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato, e determinare il reddito complessivo globale, apportando le variazioni di cui agli artt. 96, co. 7, 124 e 125 del TUIR alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla consolidante stesso (art. 9, co. 1, del D.M. 1.3.2018). Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui all’art. 84, co. 1 e 2, del D.P.R. 917/1986: sono applicabili, ove compatibili, gli art. 78, 79 e 80 del TUIR, in materia di detrazioni d’imposta, acconti, riporto o rimborso delle eccedenze (art. 9, co. 2 e 3, del D.M. 1.3.2018). Nella determinazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del TUIR, per reddito complessivo, deve intendersi quello complessivo globale, ai sensi dell’art. 9, co. 4, del D.M. 1.3.2018.

Al termine del triennio di efficacia, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia revocata in base alle modalità ed ai termini di cui all’art. 5 del D.M. 1.3.2018: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, trova applicazione il successivo art. 13, co. 7, del D.M. 1.3.2018, secondo cui le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato – in alternativa a quanto previsto dall’art. 124, co. 4, del TUIR – sono imputate alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo in virtù dei criteri stabiliti dai soggetti interessati. In questo caso, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si esercita la revoca (art. 14 del D.M. 1.3.2018).