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Consolidato fiscale e operazioni straordinarie

La fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo: il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle partecipanti alla fusione si trasferisce alla risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo (art. 11, co. 1, del D.M. 1.3.2018). Se gli effetti fiscali della fusione decorrono da una data successiva a quella di inizio del periodo d’imposta, la società incorporante o risultante dalla fusione deve comunicare alla consolidante il reddito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle partecipanti alla fusione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha effetto la fusione, nonchè del reddito o della perdita relativo al periodo d’imposta da cui ha effetto la fusione (art. 12, co. 1, lett. a), del D.M. 1.3.2018). Si applicano, comunque, le disposizioni dell’art. 172 del D.P.R. 917/1986, ad esclusione del co. 10. La società risultante dalla fusione è tenuta, inoltre, ad adempiere gli obblighi di cui all’art. 8 con riferimento a tutte le partecipanti alla fusione. Ai fini dell’art. 84 del TUIR, l’esercizio sociale in cui ha effetto la fusione è considerato un unico periodo d’imposta.

La fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all’art. 124 del TUIR. Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate (art. 11, co. 2, del D.M. 1.3.2018).

La fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in una, invece, compresa nella fiscal unit  non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR (art. 11, co. 3, del D.M. 1.3.2018).

La scissione totale o parziale di una società consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermi restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, co. 1, del TUIR: in questo caso, le beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della scissa, ancorchè non esercitino l’opzione (art. 11, co. 4, del D.M. 1.3.2018). Se gli effetti fiscali della scissione decorrono da una data successiva a quella d’inizio del periodo d’imposta, si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell’art. 12, co. 1, lett. a), del D.M. 1.3.2018, tenuto conto degli obblighi tributari come disciplinati dall’art. 173, co. 12, del TUIR (art. 12, co. 1, lett. b), del D.M. 1.3.2018).

Se la consolidata è beneficiaria di una scissione di società, anche non inclusa nella tassazione di gruppo, non si verifica l’interruzione della tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR (art. 11, co. 5, del D.M. 1.3.2018).

La scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo da parte della scissa, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, co. 1, del TUIR (art. 11, co. 6, del D.M. 1.3.2018).

La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo (art. 11, co. 7, del D.M. 1.3.2018). Qualora tale liquidazione sia effettuata in corso d’esercizio, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 12, co. 1, lett. a), del D.M. 1.3.2018: se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione o dell’amministrazione straordinaria stessa. Il reddito relativo al periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione della tassazione di gruppo (art. 12, co. 1, lett. c), del D.M. 1.3.2018).

I conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR, non interrompono la medesima tassazione di gruppo (art. 11, co. 8, del D.M. 1.3.2018).