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Concordato in “bianco”, COVID-19 e proroga del termine di deposito del piano

L’art. 9, co. 4, del D.L. 23/2020 stabilisce che il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267/1942, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni (c.d. dilatazione dell’automatic stay), anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento (in modo da aumentare le possibilità di salvataggio delle imprese).

L’istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l’art. 161, co. 7 e 8, del RD 267/1942.

Relativamente all’operatività dell’art. 9, co. 4, del D.L. 23/2020, il Tribunale di Roma, con decreto del 4.6.2020, ha osservato che la possibilità di usufruire di ulteriori termini (sino a 90 giorni) deve essere giustificata da fatti sopravvenuti conseguenti alla emergenza epidemiologica Covid 19. In particolare, nel caso di specie è stato affermato che le ragioni dal debitore – impossibilità, o comunque estrema difficoltà, dei professionisti coinvolti per la predisposizione del piano concordatario e di espletare le incombenze demandate in conseguenza delle limitazioni alla libera circolazione sul territorio nazionale e al regolare funzionamento degli uffici pubblici – “appaiono, già di per se sole considerate, corredate di relativo profilo di verosimiglianza e hanno, comunque, trovato riscontro, quanto alla effettiva ricorrenza, nel parere demandato all’organo commissariale che escluso carattere meramente dilatorio nella scrutinata istanza”.