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Comunicazione IVA delle operazioni estere dal 1° gennaio 2019

L’art. 1, co. 909-917, della Legge 205/2017 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, un nuovo obbligo tributario, in base al quale i soggetti IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi. Le informazioni obbligatorie da fornire sono state, poi, individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • il giorno di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA e il tributo o, in assenza di imposta sul valore aggiunto, la tipologia dell’operazione (ad esempio, non imponibile).

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o ricezione del documento comprovante l’operazione: la data di ricezione è intesa come il giorno di registrazione dell’acquisto ai fini della liquidazione dell’IVA.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche e per quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.