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Commissario giudiziale anche negli accordi di ristrutturazione

L’art. 44, co. 4, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022, stabilisce che il Tribunale – con il decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 48, co. 4, CCII) – può nominare un commissario giudiziale, oppure confermare quello già nominato nell’ambito del procedimento “prenotativo”, ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. d), CCII.

È, inoltre, precisato che la nomina del commissario giudiziale è disposta – e, quindi, è obbligatoria, e non più a discrezione dell’autorità giudiziale – in presenza di istanze per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.