Nel nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, il ruolo di attestatore del piano di soluzione della crisi è svolto dal “professionista indipendente”, incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione, che deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022):
- essere iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi e insolvenza delle imprese (art. 356 del D.Lgs. 14/2019), nonchè nel Registro dei Revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci;
- non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa (c.d. indipendenza).
Per quanto concerne lo specifico requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi istituito a norma dell’art. 356 del D.Lgs. 14/2019, si segnala che il Ministero della Giustizia – in attuazione del successivo art. 357 – ha emanato il D.M. 3.3.2022, n. 75, in vigore dal 6.7.2022, recante disposizioni sul funzionamento dell’Albo: tuttavia, si è tuttora in attesa del provvedimento di approvazione del relativo modello di domanda di iscrizione all’elenco, e di fissazione delle modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dati di cui la domanda deve essere corredata.