placeholder

Codice della Crisi e allerta dei sindaci

L’art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) segnala, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata della crisi (art. 17 del D.Lgs. 14/2019) e, quindi, uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza (art. 12, co. 1, del D.Lgs. 14/2019).

Questa comunicazione di “allerta” deve:

  • essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione;
  • contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., riguardante l’osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (art. 2086, co. 2, c.c.) e il suo concreto funzionamento.

La predetta tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, così come la vigilanza sull’andamento delle trattative, è valutata ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile.