placeholder

Cessione d’azienda e responsabilità per i debiti contributivi

L’art. 2112, co. 2, c.c. prevede una responsabilità solidale, tra cedente ed acquirente dell’azienda, per i crediti che i dipendenti vantano nei confronti del datore di lavoro alla data del trasferimento. Il riferi­mento è dunque al rapporto giuridico intercorrente tra il datore di lavoro ed il dipendente, e non a quello che il datore di lavoro ha verso l’istituto di previdenza, per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. In tal senso, si è espressa anche la Cass. 8179/2001, che ha formulato il seguente principio di diritto: “In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall’alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l’omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all’esercizio dell’azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 c.c.; per i predetti debiti, infatti, non può operare l’automatica estensione di responsabilità all’acquirente prevista dall’art. 2112, secondo comma, prima parte, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l’omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell’ipotesi prevista dall’art. 2116 secondo comma c.c.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre tra l’ente previdenziale e il datore di lavoro”. In altri termini, si deve ritenere che, in caso di trasferimento d’azienda, il beneficiario dell’operazione risponda dei debiti per contributi previdenziali ed assicurativi, non costituendo un credito del dipendente nei confronti del datore di lavoro, soltanto nell’ipotesi in cui tali passività risultino dai libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560 c.c.: l’art. 2112, co. 2, c.c. prevede, infatti, la responsabilità solidale delle parti del contratto di trasferimento d’azienda soltanto “per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, ossia per i crediti propri del lavoratore verso il dante causa del trasferimento originati dal rapporto di lavoro in corso.  Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione di tale norma i crediti di terzi non “lavoratori”, ancorchè legati nella genesi e nella causa al rapporto di lavoro: la relazione contributiva intercorre tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, e ad essa rimane estraneo il lavoratore assicurato, per quanto quest’ultimo sia innegabilmente interessato al regolare versamento dei contributi che lo riguardano.