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Cancellazione della società, contenzioso e legittimazione

L’art. 28, co. 4, del D.Lgs. 175/2014 dispone che, “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi”, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.

La società, in ragione di tale disposizione, è ancora in vita nonostante la cancellazione, con l’effetto che il ricorso contro l’atto impositivo può essere presentato legittimamente soltanto dalla società, in persona dell’ultimo legale rappresentante (Consiglio Nazionale Forense, Documento dell’11.3.2015).

È soggetto al rischio di inammissibilità il ricorso presentato a proprio nome dal liquidatore o dal socio (C.T. Prov. Treviso 18.6.2018 n. 214/3/18), a causa del difetto di legittimazione attiva di cui all’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Il liquidatore e il socio, infatti, non essendo intestatari dell’atto, non hanno alcun interesse tutelabile ai sensi dell’art. 100 c.p.c., posto che l’atto in questione – quand’anche definitivo – avrebbe avuto effetto soltanto in capo alla società e, semmai, fungere da presupposto per le richieste conseguenti a norma dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 al liquidatore e ai soci, ma con autonomi atti da quest’ultimi impugnabili.

Non appare, pertanto, condivisibile la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’atto è impugnabile dai soggetti indicati negli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. 602/1973 – amministratori, liquidatori e soci fiscalmente responsabili – in quanto costoro, al massimo, possono avere diritto di intervento in ragione della loro futura responsabilità, destinata a riemergere dopo il decorso del quinquennio (C.M. 6/E/12015, par. 13.4).

Il fatto che tali atti siano efficaci, ancorché intestati alla società estinta, induce a sostenere l’ammissibilità degli istituti deflativi del contenzioso: pertanto, l’ex legale rappresentante può presentare domanda di accertamento con adesione, così come fruire dell’acquiescenza o della definizione agevolata delle sanzioni (artt. 15 del D.Lgs. 218/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997).