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Cancellazione dell’impresa e rimborsi d’imposta

In caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il credito fiscale, se esistente, è riconosciuto anche se non indicato nel bilancio finale di liquidazione (Cass. 6.5.2016 n. 9192 e Cass. 26.7.2012 n. 13345).

La domanda di rimborso e l’eventuale ricorso contro il silenzio-rifiuto o il diniego espresso devono essere formulati dai soci in nome proprio, e non della società (C.T. Reg. Milano 20.5.2013 n. 70/6/13 e C.T. Prov. Reggio Emilia 15.5.2013 n. 117/3/13).

Per gli eventuali crediti “in sospeso”, come i costi non dedotti o i proventi tassati a titolo prudenziale, la cancellazione dal Registro delle Imprese può essere interpretata come un’implicita rinuncia al credito (Cass. SS.UU. 12.3.2013 n. 6070, Cass. 18.1.2018 n. 1150 e Cass. 30.5.2018 n. 13615). Non possono, pertanto, considerarsi mere pretese, in quanto certi, liquidi ed esigibili, i crediti da dichiarazione, scaturenti, ad esempio, da ritenute di acconto, acconti d’imposta o detrazione IVA eccedente (C.T. Prov. Treviso 15.2.2017 n. 119/1/17, C.T. Reg. Milano 18.2.2016 n. 899/32/16).

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non trova applicazione l’art. 28 co. 4 del D.Lgs. 175/2014, con l’effetto che nel caso di crediti tributari emergenti successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, comunque in presenza dei presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, la titolarità al diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo (C.M. 6/E/2015 par. 13.7).

Il rimborso spettante è erogato a beneficio dei soci, ai quali è attribuita anche la facoltà di conferire una delega alla riscossione ad uno dei soci oppure ad un terzo, al fine di evitare la corresponsione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali: questo mandato all’incasso può essere attribuito, da parte dei soci titolari del diritto al rimborso, anche allo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (R.M. 27.7.2011 n. 77/E).