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Bilancio d’esercizio e rappresentazione delle rettifiche dei ricavi

Il principio contabile nazionale OIC  12, paragrafo 50, stabilisce che le rettifiche di ricavi (resi su vendite, sconti, abbuoni o premi) sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dell’OIC 29. In altri termini, tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell’esercizio – ma anche quelle relative a ricavi di esercizi precedenti – sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili. Conseguentemente, le rettifiche dei ricavi di vendita, non generate da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, devono essere portate a riduzione della voce “A)1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni”: è, quindi, esclusa l’ipotesi alternativa di rilevare i componenti di reddito in esame tra i costi.

Ancorché tale standard si riferisca esclusivamente alla voce A)1) del conto economico, appare possibile estendere il chiarimento anche a componenti di reddito imputate in altre voci di bilancio. Ad esempio, in caso di ricavi da rilevare nella voce “A)5) – Altri ricavi e proventi” del conto economico, sembrerebbe corretto rilevare nella medesima voce le eventuali rettifiche – non riconducibili a correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili – sia di competenza dell’esercizio, che relative ad esercizi precedenti. Analogo principio dovrebbe potersi applicare in relazione ai costi, le cui rettifiche dovrebbero, quindi, essere portate a riduzione della medesima voce in cui gli oneri sono stati originariamente rilevati.