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Bilancio d’esercizio e cambiamento di stime contabili

Il paragrafo 37 dell’OIC 29 raccomanda la classificazione degli effetti del cambiamento di stima nella voce di conto economico individuata dall’OIC 12 o da altri principi contabili.

Tale comportamento è coerente con quello prospettato da altri standard nazionali, in merito alla classificazione delle eccedenze di fondi intese come cambiamenti di stima. A tale proposito, l’OIC 31, paragrafo 46, stabilisce, infatti, che laddove un fondo risulti parzialmente o totalmente eccedente – al momento del sostenimento dei costi per i quali il fondo era stato originariamente costituito oppure alla fine dell’esercizio, in sede di aggiornamento della stima del fondo – occorre ridurne di conseguenza il valore. La rilevazione contabile dell’eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o della passività a fronte dei quali è stato stanziato l’accantonamento. L’eliminazione o la riduzione del fondo è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l’originario accantonamento: ad esempio, se quest’ultimo era stato rilevato fra i costi della produzione, l’eccedenza del fondo è imputata alla voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” (OIC 31, paragrafo 47).

Analogamente, l’OIC 12, paragrafo 56, dispone che sono rilevati nella voce A.5 del conto economico gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati – ad esempio, i fondi per oneri per garanzie a clienti – quando l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B (costi della produzione).

Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte – con iscrizione della contropartita nella voce “B.14 – Oneri diversi di gestione” (OIC 12, paragrafo 79) – oppure già pagato risulta eccedente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A.5 (OIC 12, paragrafo 58).

Le eccedenze relative a fondi per imposte dirette, ovvero la differenza positiva tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti – con imputazione della contropartita nella voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” (OIC 12, paragrafo 79) – sono rilevate, invece, nella voce “20 (OIC 12, paragrafi 100 e 101, e OIC 25, paragrafo 27).