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Affitto d’azienda e responsabilità solidale civilistica

Il contratto d’affitto d’azienda, a differenza di quello di cessione, non è soggetto al regime di responsabilità riguardante i debiti dell’azienda trasferita: a dispetto di altre norme, come gli artt. 2557, co. 4, e 2558, co. 3, c.c., l’art. 2560 c.c. non opera, infatti, alcun rinvio all’affitto d’azienda (Trib. Genova 5 marzo 2007, e Trib. Padova 13 dicembre 2001), con l’effetto che la sua applicazione deve ritenersi esclusa con riferimento al contratto d’affitto d’azienda. Conseguentemente, l’affittuario non assume alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del concedente, così come quest’ultimo non assume alcuna responsabilità per i debiti contratti dall’affittuario durante la vigenza del contratto: il contratto d’affitto d’azienda può comunque prevedere il trasferimento all’affittuario di alcuni debiti del concedente, il quale non è, tuttavia, liberato se il creditore interessato non fornisce il proprio consenso (art. 1273 c.c.).

Analogamente, la cessazione dell’affitto e la restituzione dell’azienda al proprietario-concedente non comportano a carico di quest’ultimo, fuori delle ipotesi diversamente regolate dalla legge, la responsabilità ex art. 2560 c.c., per i debiti contratti dall’affittuario. A questo proposito, si segnala un arresto giurisprudenziale, rimasto isolato (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23581), secondo cui l’art. 2560 c.c. si applica anche alla retrocessione dell’affitto dell’azienda, con la conseguenza che il concedente, al termine dell’affitto, allorché l’azienda affittata gli venga restituita, subentra a propria volta nei debiti contratti dall’affittuario durante l’esercizio dell’azienda affittata. In altri termini, a seguito della retrocessione al proprietario dell’azienda affittata, dei meri debiti contratti dall’affittuario – ossia dei debiti non collegati a posizioni contrattuali non ancora definite – risponde, ai sensi dell’art. 2560 co. 2 c.c., anche il proprietario dell’azienda, se essi risultano dai registri contabili obbligatori, realizzandosi un’ipotesi di accollo cumulativo “ex lege”. Questa interpretazione trova conferma, secondo tale orientamento, nel disposto di cui all’art. 104-bis, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942, il quale espressamente esclude che la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporti la responsabilità della procedura per i debiti maturati, diversamente da quanto disposto dall’art. 2560 c.c., prevedendo, pertanto, una espressa deroga alla disciplina ordinaria. Questa posizione si pone, pertanto, in contrasto con quanto sinora sostenuto dalla dottrina prevalente e dalla risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 maggio 1981, n. 3027) ed è stato, pertanto, ampiamente criticata dagli operatori, con l’auspicio di un ripensamento da parte della stessa Corte di Cassazione, anche se i tempi potrebbero non essere brevi, salvo che intervenga il legislatore.