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Affitto d’azienda con obblighi verso i lavoratori dipendenti

I rapporti di lavoro pendenti alla data dell’affitto d’azienda sono soggetti all’art. 2112 c.c., per effetto del quale nei contratti stipulati dal concedente subentra l’affittuario: quest’ultimo è tenuto a rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collet­tivi, anche aziendali, vigenti alla data del trasferimento, e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi, applicabili – nel medesimo settore – all’affittuario. La predetta disposizione non è applicabile soltanto all’affitto, ma ad ogni trasferimento d’azienda, ov­ve­ro qualsiasi operazione che – in seguito a cessione contrattuale o fu­sio­­ne – comporti il mutamento della titolarità in un’attività econo­mica or­­­­­ga­nizzata, preesistente al trasferimento, che conserva la propria iden­tità.

Il dipendente conserva i diritti maturati presso il concedente, in quanto il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sé, motivo di licenzia­mento: al contrario, è riconosciuto al lavoratore l’esercizio del diritto di recesso, per giusta causa, qualora le condizioni di lavoro siano mutate sostanzialmente nel corso dei primi 3 mesi d’affitto d’azienda (art. 2219, co. 1, c.c.).

Il concedente e l’affittuario sono obbligati in solido, senza possibilità di deroga in base ad un accordo delle parti, per tutti i crediti (retributivi, pre­videnziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del tra­sferimento, purchè a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rap­por­to, per i cui debiti risponde il solo concedente (Trib. Firenze 30.5.2011). Nel caso di responsabilità solidale, il lavoratore può, tuttavia, accon­sen­tire – nell’ambito di un procedimento di conciliazione, a norma degli artt. 410 e 411 c.p.c. – alla liberazione del concedente dalle obbliga­zio­ni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il temporaneo trasferimento di un complesso aziendale, comprendente oltre 15 dipendenti, richiede il preventivo assolvimento della procedura individuata dall’art. 47 della Legge 428/1990. In primo luogo, deve essere in­via­­­ta una comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali, almeno 25 giorni prima dell’atto, con l’indicazione di alcune informa­zioni essen­ziali: la data prevista dell’operazione ed i relativi motivi, gli effetti economici giuridici e sociali per i lavoratori, nonchè i provvedimenti che si propongono di adottare.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta missiva, le organiz­za­zio­ni sindacali possono richiedere un esame congiunto: a seguito di tale istan­za, entro 7 giorni dalla stessa deve essere avviata la consultazione, che si intende estinta nel caso in cui non venga raggiunto un accordo en­tro 10 giorni dal suo inizio.

La successiva stipulazione del contratto d’affitto d’azienda impone a carico del concedente alcuni incombenti, tra i quali una comunicazione ai dipendenti, con la precisazione del mantenimento, presso l’affittuario, dei diritti acquisiti: è, inoltre, tenuto a trasferire a quest’ultimo i dati con­tabili relativi ai lavoratori subordinati compresi nel complesso aziendale affitta­to, per l’assunzione dei corrispondenti adempimenti (prestazioni di assi­stenza tributaria, conguaglio complessivo fiscale di fine anno, pre­di­spo­sizione delle certificazioni uniche, redazione ed invio del modello 770).

Analogamente, l’affittuario deve informare i dipendenti, il giorno stes­so della decorrenza dell’atto, del sopravvenuto trasferimento temporaneo dell’azienda, specificando i dati del nuovo rapporto di lavoro.

Si ricorda, infine, che nei contesti di crisi aziendali (composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza), trova applicazione l’art. 4, co. 3, del D.Lgs. 14/2019, oltre ai co. 1-bis, 4-bis e 5 dell’art. 47 della Legge 428/1990.