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Accordi di ristrutturazione dei debiti, 90 giorni per l’adesione alla transazione fiscale e previdenziale

L’art. 20, co. 1, lett. b), del D.L. 118/2021, in vigore dal 25.8.2021, ha integrato l’art. 182-bis, co. 4, del R.D. 267/1942, al fine di renderne più agevole l’applicazione. Prima di questa novità normativa, tale disposizione della Legge Fallimentare si limitava, infatti, a riconoscere al debitore la facoltà di richiedere al tribunale l’omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione decisiva – ai fini del raggiungimento del quorum di cui al co. 1 (creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti) – da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza oppure assistenza obbligatorie (c.d. cram down fiscale e previdenziale) sul presupposto della convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare. La norma non stabiliva, tuttavia, un termine dalla data della proposta decorso il quale il debitore avrebbe potuto considerare mancante l’assenso dell’ente fiscale o previdenziale, a differenza del futuro art. 63, co. 2, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.5.2022, che l’ha fissato in 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.

Tale riferimento temporale è stato assunto dal D.L. 118/2021, che ha integrato l’art. 182-bis, co. 4, L.Fall., aggiungendo un ulteriore periodo, secondo cui, ai fini del cram down fiscale e previdenziale, “l’eventuale adesione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento”.

A differenza di quanto prospettato nel futuro Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16.5.2022, il novellato art. 182-bis, co. 4, L.Fall., come anticipato, si limita a richiamare la mancata adesione dei suddetti enti “decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al co. 1” (creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti), e non anche del quorum dimezzato del 30% di cui al nuovo art. 182-novies L.Fall., relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti “agevolati”. Con l’effetto che questi ultimi, in assenza di ulteriori modifiche normative (nel suddetto senso contemplato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), risultano implicitamente esclusi dalla possibilità del cram down fiscale e previdenziale.