placeholder

Transazione fiscale, concordato preventivo e crediti in contenzioso

Gli effetti tipici della transazione fiscale nel concordato preventivo (art. 88 del D.Lgs. 14/2019) non comprendono il consolidamento del debito tributario e la cessazione della materia del contendere nei giudizi aventi ad oggetto i tributi concordati: sul punto, la C.M. 16/E/2018, par. 5.1.5., ha osservato che il trattamento dei debiti tributari è analogo a quello degli altri creditori concorsuali, rispetto ai quali i contenziosi pendenti proseguono sino alla decisione che statuisce definitivamente nel merito. Il debitore che intende presentare una proposta di concordato preventivo riguardante i tributi può, pertanto, intraprendere o proseguire i contenziosi aventi ad oggetto tali imposte.

La proposta concordataria deve, in ogni caso, individuare il credito tributario complessivo, costituito sia dai debiti certi che dalle pretese in contestazione (Cass. 5689/2017), al fine di consentire l’ammissione dell’Amministrazione Finanziaria al voto anche per l’ammontare dei crediti incerti, e rendere noto ai creditori l’intero importo dei debiti – certi ed incerti – che gravano sulla massa attiva.

All’esito del contenzioso, i crediti giudizialmente accertati saranno soddisfatti secondo le percentuali offerte nel concordato omologato: il trattamento del debito tributario proposto in sede di concordato si applicherà, quindi, al credito contestato, non nella misura dell’originaria pretesa emergente dall’atto, ma nell’ammontare risultante dalla pronuncia che definisce il giudizio, indipendentemente dal voto favorevole o contrario espresso dal creditore tributario. In realtà, come evidenziato dalla C.M. 16/E/2018, par. 5.1.5, i crediti oggetto di contenzioso pendente, benchè incerti, sono anteriori all’apertura della procedura e non possono che essere soddisfatti nella misura riconosciuta al relativo creditore in sede di concordato, a pena di una inammissibile violazione della par condicio creditorum: l’Amministrazione Finanziaria può chiedere che il debitore accantoni prudenzialmente un importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato, offerta nella proposta di concordato.