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Società in crisi, scissione e “bad company”

Il superamento della situazione di difficoltà aziendale può essere perseguito, tra l’altro, mediante un’operazione di scissione che comporta la creazione di una “bad company”, ovvero una società che viene solitamente generata all’interno del procedimento di ristrutturazione aziendale, e che assume il ruolo di mero contenitore per tutti quei beni non più funzionali all’attività d’impresa. La “bad company” sarà, poi, destinata alla liquidazione atomistica dei singoli cespiti che la compongono, ed il ricavato sarà utilizzato per soddisfare i creditori della società. In tal caso, il procedimento di ristrutturazione aziendale si articola in una prima fase, nella quale è effettuata una valutazione della società, che coinvolge non soltanto i soci, ma tutti quei soggetti necessari alla continuazione dell’attività d’impresa, e che deve individuare quali elementi del patrimonio sono ritenuti necessari alla continuazione dell’impresa e quali invece non lo sono. Il secondo passaggio, da implementarsi al termine della predetta valutazione, e che prevede la stesura del progetto di scissione, è rappresentato dall’indicazione, a cura degli amministratori, dei singoli asset che comporranno la porzione patrimoniale destinata ad essere liquidata.

Le soluzioni alternative che possono essere adottate tramite la scissione sono essenzialmente due: separare i beni da liquidare, creando così una “bad company”, quale beneficiaria risultante dallo scorporo; scindere i beni funzionali alla continuazione dell’attività, assegnandoli alla beneficiaria, e lasciando i beni da liquidare nella scissa che sarà destinata alla liquidazione.

La scelta tra queste due ipotesi può essere condizionata dalla possibilità di trasferire alle beneficiarie una porzione patrimoniale avente valore contabile negativo o pari a zero. Riconoscendo l’ammissibilità di poter dare avvio a questa operazione, occorre comunque formulare alcune precisazioni: se il patrimonio contabile è negativo, non si può escludere che il valore economico effettivo dello stesso sia di segno positivo. Al ricorrere di questa circostanza, dovrebbe potersi determinare un rapporto di cambio idoneo a fissare il numero di azioni o quote delle beneficiarie spettante a ciascun socio, rientrando in questo caso nella configurazione normale della scissione: sul punto, si vedano gli orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai (massima L.E.1) e il Consiglio Notarile di Roma, che hanno riconosciuto l’ammissibilità della scissione negativa a favore di una società preesistente, con riserve sufficienti a coprire il deficit patrimoniale trasferitole.

Maggiormente problematica è l’eventualità in cui il trasferimento abbia “valore zero”, poichè il trasferimento sarà ammissibile qualora vi sia coincidenza tra le compagini sociali della scissa e della beneficiaria, ovvero quando l’intero capitale sociale della scissa sia detenuto dalla beneficiaria.

Resta, naturalmente, inteso che difficilmente si potrà dare attuazione ad un’operazione di scissione allorquando, per effetto della suddivisione delle masse passive, lo scorporo possa peggiorare, ad esempio, il grado di soddisfacimento dei creditori della società scissa, a vantaggio dei creditori particolari dalla società beneficiaria: è necessario, quindi, che la scissione presenti profili di convenienza incontrovertibili, e tali da assicurare una maggiore soddisfazione per tutte le masse creditorie interessate dall’operazione straordinaria.