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L’affitto d’azienda “pendente” alla data della liquidazione giudiziale

L’art 184, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto d’affitto d’azienda, ma il Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, può recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal Giudice Delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla Curatela è insinuato al passivo come credito concorsuale (non è, quindi, più prededucibile, a dispetto di quanto previsto dall’art. 79 del R.D. 267/1942).

In caso di recesso del Curatore, e comunque alla scadenza del contratto, si applica l’art. 212, co. 6, CCII – che ricalca l’art. 104-bis, co. 6, L.Fall.) – secondo cui «la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami d’aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile» (art. 184, co. 2, CCII).

Il successivo co. 3 dell’art. 184 del D.Lgs. 14/2019 dispone, infine, che – in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario – il Curatore può, in qualunque tempo, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal Giudice Delegato, sentiti gli interessati.

L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale (non è, quindi, più prededucibile, a dispetto di quanto previsto dall’art. 79 L.Fall.).