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Concordato preventivo con continuità “diretta” senza liquidatore giudiziale

L’art. 84, co. 8, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che, quando il piano di concordato preventivo prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato, il Tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione, assicurandone l’efficienza e la celerità, nei rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Il successivo art. 114 del D.Lgs. 14/2019 precisa che, se il concordato consiste nella cessione dei beni, il Tribunale nomina, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori (e un comitato di tre o cinque liquidatori), e determina le altre modalità della liquidazione. Si evince, pertanto, che – rispetto alla formulazione del previgente art. 182, co. 1, del R.D. 267/1942 – non è più ammessa la possibilità che il debitore individui, nella proposta concordataria, il professionista incaricato di assumere il mandato di liquidatore giudiziale.

Si ricorda, infine, che – ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 14/2019 – il liquidatore giudiziale esercita o, se pendente, prosegue:

  • ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti;
  • l’azione sociale di responsabilità.