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Amministratori delegati della s.r.l. con obbligo di informativa periodica

L’art. 2381, co. 5, c.c. – applicabile alla s.r.l. ai sensi dell’art. 2475, co. 6, c.c., dal 16.3.2019 (art. 389, co. 2, del D.Lgs. 14/2019) – dispone che gli organi eventualmente delegati sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire – al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate. Sul punto, si osservi, peraltro, che tale tempistica appare di difficile coordinamento con alcune disposizioni del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che entreranno in vigore dall’1.9.2021 (art. 5 del D.L. 23/2020): infatti, da un lato, è coerente con la previsione dell’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, secondo cui gli indici della crisi devono fornire evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, qualora la durate residua del periodo amministrativo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi, per i sei mesi seguenti. Dall’altro, la periodicità semestrale rischia di risultare eccessivamente ampia rispetto ai termini che caratterizzano gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019, posti a carico di sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione), sostanzialmente riconducibili al trimestre. La medesima frequenza temporale è riscontrabile con riguardo all’accesso alle misure premiali (art. 24 del D.Lgs. 14/2019), che è precluso al debitore che presenta istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 del D.Lgs. 14/2019) oltre tre mesi dal superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 14/2019.