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Ristrutturazione del debito nell’aggiornato OIC 19

Il corretto comportamento da adottare in bilancio, con riferimento alle operazioni di ridefinizione delle passività, non è più contenuto nel principio contabile nazionale OIC 6, in quanto espressamente abrogato. Le raccomandazioni di tale standard sono, infatti, confluite nell’OIC 19, così come emendate alla luce delle sopravvenute novità normative ed esperienze professionali. In termini generali, è stato stabilito che gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di passività devono essere imputati a Conto economico, tra i proventi e gli oneri finanziari. Qualora l’impresa non applichi il criterio di valutazione dei debiti al costo ammortizzato, gli oneri di transazione – come quelli relativi alle prestazioni professionali di assistenza – sono di competenza dell’esercizio in cui si verifica l’effettivo beneficio della ristrutturazione, che può divergere da quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore. Si può, pertanto, porre la necessità di rinviare al futuro, mediante la rilevazione di risconti attivi, alcuni costi già sostenuti. Il processo di ristrutturazione del debito deve, inoltre, essere adeguatamente descritto nella Nota integrativa.