Ristrutturazione del debito e costo ammortizzato

Il principio contabile nazionale OIC 19 distingue le conseguenze patrimoniali e reddituali della ridefinizione del debito, a seconda del criterio di valutazione dello stesso adottato in bilancio. In particolare, nel caso di applicazione del costo ammortizzato, il paragrafo 73B dello standard italiano afferma che, quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale della nuova passività segue le regole di prima rilevazione dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. È, inoltre, precisato che la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile della passività originaria rappresenta un utile o una perdita da ristrutturazione, da imputare a conto economico, rispettivamente, nei proventi o negli oneri finanziari. In tal senso, si veda anche il principio contabile nazionale OIC 12, paragrafo 92, secondo cui i “componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito” devono essere iscritti tra gli altri proventi finanziari, nella voce C)16)d) del conto economico.

I costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione. A questo proposito, il nuovo OIC 19, paragrafo 20, definisce, in termini generali, come “costi di transazione” quelli marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o una passività finanziaria: ad esempio, gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi corrisposti a organismi di regolamentazione, le tasse e gli oneri sui trasferimenti. Non sono, invece, qualificabili come “costi di transazione” eventuali premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte. Nel caso specifico della ristrutturazione delle passività, i costi di transazione comprendono i compensi dei diversi consulenti incaricati dal debitore (advisor industriale, finanziario e legale) e il professionista attestatore.

Diversamente, qualora non intervenga l’eliminazione contabile del debito, trova applicazione il paragrafo 61 del principio contabile in commento, secondo cui se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri – ad esempio, prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza – deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. L’impresa è tenuta a ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari, attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo, calcolato in sede di rilevazione iniziale: la differenza tra il valore attuale rideterminato della passività, alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla medesima data è rilevata a conto economico, tra gli oneri e proventi finanziari. In questo caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.