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L’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti

L’art. 48, co. 4, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che quando è depositata una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione degli accordi nel Registro delle imprese.

Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

La valutazione del tribunale non è limitata alla verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ma si estende anche ai profili di legalità sostanziale, come quelli riguardanti l’idoneità, attestata dal professionista indipendente, degli accordi a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza del loro diritto o dall’omologazione se già scaduto a tale data (Cass. 12064/2019), oppure alla scadenza nel caso degli accordi agevolati. L’omologazione degli accordi di ristrutturazione, peraltro, non impedisce al creditore estraneo di depositare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale del debitore (Cass. 13850/2019).

A norma dell’art. 1-bis, co. 2, del D.L. 69/2023, che ha temporaneamente sostituito il co. 2-bis del D.L. 63/2019 (sino all’entrata in vigore del Decreto Correttivo dello stesso), il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti assistenziali e previdenziali, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

b) l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, co. 1, e 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019;

c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo dei crediti;

d) la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

e) il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore al 25%  dell’importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al co. 2 dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

La mancata adesione, da parte dei suddetti enti tributari e contributivi, si presume non soltanto nel caso di diniego espresso, ma pure quando il consenso non interviene nel termine di 90 giorni, decorrenti dal deposito della proposta di transazione fiscale e previdenziale.

La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti è notificata e iscritta a norma dell’art. 45 del D.Lgs. 14/2019, e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 133 c.p.c.: gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019). Diversamente, in caso di mancata omologazione, il tribunale provvede con sentenza, eventualmente dichiarato – su ricorso di uno dei soggetti legittimati – l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 48, co. 6, del D.Lgs. 14/2019).