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L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

L’art. 48, co. 4, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, stabilisce che quando è depositata una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione degli accordi nel Registro delle imprese.

Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

La valutazione del tribunale non è limitata alla verifica della regolarità formale degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ma si estende anche ai profili di legalità sostanziale, come quelli riguardanti l’idoneità, attestata dal professionista indipendente, degli accordi a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza del loro diritto o dall’omologazione se già scaduto a tale data (Cass. 12064/2019). L’omologazione degli accordi di ristrutturazione, peraltro, non impedisce al creditore estraneo di depositare l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale del debitore (Cass. 13850/2019).

A norma dell’art. 63, co. 2-bis, del D.Lgs. 14/2019 il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti assistenziali e previdenziali, quando è determinante ai fini del raggiungimento del quorum ordinario del 60% – stabilito dall’art. 57, co. 1, del D.Lgs. 14/2019 – o di quello agevolato del 30% (art. 60, co. 1, del D.Lgs. 14/2019). È, tuttavia, necessario che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione Finanziaria, degli enti assistenziali e previdenziali sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La mancata adesione, da parte dei suddetti enti tributari e contributivi, si presume non soltanto nel caso di diniego espresso, ma pure quando il consenso non interviene nel termine di 90 giorni, decorrenti dal deposito della proposta di transazione fiscale e previdenziale, fissato dall’art. 63 co. 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 14/2019.

La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti è notificata e iscritta a norma dell’art. 45 del D.Lgs. 14/2019, e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 133 c.p.c.: gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 48, co. 5, del D.Lgs. 14/2019). Diversamente, in caso di mancata omologazione, il tribunale provvede con sentenza, eventualmente dichiarato – su ricorso di uno dei soggetti legittimati – l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 48, co. 6, del D.Lgs. 14/2019).