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Le modifiche sostanziali del piano di ristrutturazione dei debiti

L’art. 20, co. 1, lett. c), del D.L. 118/2021 ha sostituito, con effetto dal 25 agosto 2021, il co. 8 dell’art. 182-bis del R.D. 267/1942, disciplinando il caso dei mutamenti significativi del piano prima o dopo l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. È, infatti, stabilito che se, prima dell’omologazione, intervengono modifiche sostanziali del piano, è necessario il rinnovo dell’attestazione e delle manifestazioni di consenso dei creditori parti degli accordi. Il primo periodo di tale norma della Legge Fallimentare precisa, inoltre, che il rinnovo dell’attestazione è richiesto anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi, riconoscendo, quindi, che questi ultimi siano rettificabili prima dell’omologazione. Tale possibilità non è, invece, ammessa dal secondo periodo dell’art. 182-bis, co. 8, del R.D. 267/1942, secondo cui:

  • qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore apporta quelle idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo all’attestatore il rinnovo della propria relazione;
  • il piano modificato e l’attestazione sono iscritti nel Registro delle Imprese, e della pubblicazione è dato avviso ai creditori mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata;
  • entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, è ammessa opposizione avanti al Tribunale (art. 182-bis, co. 4, L.Fall.).

Tale stabilità e conferma delle intese originariamente raggiunte con i creditori aderenti dovrebbe precludere l’applicazione della norma ai casi in cui sia necessario modificare, oltre al piano, anche gli accordi sovrastanti allo stesso, come nel caso della riduzione delle percentuali di pagamento offerte ai creditori. In altri termini, il comma 8 dell’art. 182-bis L.Fall. riconosce al debitore la possibilità di modificare unilateralmente il piano sottostante agli accordi di ristrutturazione dei debiti, che rimangono invariati, senza la necessità dell’espresso consenso dei creditori, essendo sufficiente che non si oppongano alle sopravvenute modifiche sostanziali del piano. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, ovvero in assenza di opposizioni da parte dei creditori, la modifica sostanziale del piano non comporta un passaggio giudiziale, con l’effetto che prosegue l’esecuzione dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base del piano modificato oggetto della rinnovata attestazione.