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Le cause di interruzione del consolidato fiscale

L’art. 13, co. 1, del D.M. 1.3.2018 stabilisce che – oltre alle ipotesi previste dagli artt. 124, co. 1 e 5, e 126, co. 1, del D.P.R. 917/1986, nonché dall’art. 4, co. 1, lett. b), del D.M. 1.3.2018 – l’interruzione della tassazione di gruppo, con gli effetti previsti dall’art. 124 del TUIR, si verifica nei seguenti casi:

  • liquidazione giudiziale;
  • trasformazione di una società IRES in una non soggetta a tale imposta;
  • trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.;
  • trasformazione della consolidante in un soggetto giuridico differente da quelli indicati nell’art. 117 del D.P.R. 917/1986;
  • trasferimento all’estero della residenza, ai sensi dell’art. 166 del TUIR, della consolidante o della consolidata, se le stesse non rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, ai co. 2 e 2-ter dell’art. 117 del TUIR;
  • fusione tra la consolidata ed una società non inclusa nella tassazione di gruppo.

L’opzione perde efficacia con decorrenza dall’inizio dell’esercizio nel corso del quale è effettuata una delle suddette operazioni (art. 13, co. 3, del D.M. 1.3.2018). Entro 30 giorni dal perfezionarsi della stessa, indipendentemente dalla eventuale retrodatazione degli effetti fiscali, si applicano le disposizioni dell’art. 124, co. 2 e 3, del D.P.R. 917/1986. A tale fine, la consolidante può attribuire, integralmente o in parte, i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle controllate, secondo le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. 602/1973.

Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che ha comportato l’interruzione della tassazione di gruppo, la consolidante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell’opzione, nonchè l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto.

Nei casi diversi da quelli sopra illustrati di cui all’art. 13, co. 1, del D.M. 1.3.2018, e da quelli previsti dall’art. 11, del D.M. 1.3.2018, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l’operazione, mediante l’esercizio del diritto di interpello ai sensi dell’art. 11 della L. 212/2000.